Iper-ammortamento. In questo articolo vogliamo fare il punto della situazione circa il requisito della guida automatica e semiautomatica secondo quanto previsto dal piano «Transazione 4.0».
Iper-ammortamento. Da Piano “Industria 4.0”, la normativa agevolativa dell’iper-ammortamento
In questo articolo vogliamo parlarvi del requisito della guida automatica e semiautomatica in base a quanto previsto dal Piano “Transazione 4.0”.
Attraverso le parole dell’Ing. Matteo Iubatti, il punto della situazione per fare maggior chiarezza sull’argomento.
Iper-ammortamento nell’ambito della guida automatica e semiautomatica: Ing. Matteo Iubatti
Di seguito riportiamo le parole dell’Ing. Matteo Iubatti che ci aiutano a chiarire ulteriormente la questione relativa alla guida automatica e semi-automatica
“La normativa agevolativa dell’iper-ammortamento (oggi credito d’imposta beni strumentali 4.0) è stata introdotta da Piano “Industria 4.0” con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e i relativi allegati A e B e la Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”.
Tale normativa prevede, tra i beni agevolabili, le “macchine mobili” ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, definite come ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili.
Nella Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232- Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”, vengono dettagliate le specifiche tecniche che tali macchine mobili devono soddisfare, ai fini della loro riconducibilità alla disciplina agevolativa, e si riporta che nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica di interconnessione ed integrazione automatizzata assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi- automatica (o assistita con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina) situato nell’ambiente di fabbrica.
Quanto sopra mostra chiaramente quindi che il requisito di guida automatica o semi-automatica “non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata” (chiarito dalla Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355).
Sempre dalla stessa Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355 viene specificato che “possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.” Per le macchine mobili quindi, così come per tutte le altre macchine agevolabili, il modo principale per soddisfare i requisiti di interconnessione ed integrazione automatizzata con il sistema fabbrica sono quelli volti allo scambio bidirezionale di dati con il sistema informativo dell’utilizzatore, volto a generare valore all’interno del processo di lavoro.
Non è necessario il soddisfacimento di nessun requisito ulteriore di guida automatica o semiautomatica. La guida automatica o semiautomatica, infatti, non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata, ma solo se operanti in ambiente outdoor.”
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