Iper-ammortamento. Guida automatica e semiautomatica

guida automatica

 

Iper-ammortamento. In questo articolo vogliamo fare il punto della situazione circa il requisito della guida automatica e semiautomatica secondo quanto previsto dal piano «Transazione 4.0».

Iper-ammortamento. Da Piano “Industria 4.0”, la normativa agevolativa dell’iper-ammortamento

In questo articolo vogliamo parlarvi del requisito della guida automatica e semiautomatica in base a quanto previsto dal Piano “Transazione 4.0”.

Attraverso le parole dell’Ing. Matteo Iubatti,  il punto della situazione per fare maggior chiarezza sull’argomento.

Iper-ammortamento nell’ambito della guida automatica e semiautomatica: Ing. Matteo Iubatti

Di seguito riportiamo le parole dell’Ing. Matteo Iubatti che ci aiutano a chiarire ulteriormente la questione relativa alla guida automatica e semi-automatica

“La normativa agevolativa dell’iper-ammortamento (oggi credito d’imposta beni strumentali 4.0) è stata introdotta da Piano “Industria 4.0” con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e i relativi allegati A e B e la Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”.

Tale normativa prevede, tra i beni agevolabili, le “macchine mobili” ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, definite come ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili.

Nella Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232- Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”, vengono dettagliate le specifiche tecniche che tali macchine mobili devono soddisfare, ai fini della loro riconducibilità alla disciplina agevolativa, e si riporta che nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica di interconnessione ed integrazione automatizzata assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi- automatica (o assistita con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina) situato nell’ambiente di fabbrica.

Quanto sopra mostra chiaramente quindi che il requisito di guida automatica o semi-automatica “non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata” (chiarito dalla Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355).

Sempre dalla stessa Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355 viene specificato che “possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.” Per le macchine mobili quindi, così come per tutte le altre macchine agevolabili, il modo principale per soddisfare i requisiti di interconnessione ed integrazione automatizzata con il sistema fabbrica sono quelli volti allo scambio bidirezionale di dati con il sistema informativo dell’utilizzatore, volto a generare valore all’interno del processo di lavoro.

Non è necessario il soddisfacimento di nessun requisito ulteriore di guida automatica o semiautomatica. La guida automatica o semiautomatica, infatti, non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata, ma solo se operanti in ambiente outdoor.”

Tamarri S.r.l. è sempre attenta alle novità normative. Continua a seguirci per conoscere il parere degli esperti. 😉

Industria 4.0: un processo prezioso

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Industria 4.0: un processo destinato a rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa. Qualche informazione in più sull’avvento delle macchine intelligenti.

macchine intelligenti

Industria 4.0: qualche cenno storico

Con il termine Industria 4.0 si intende un processo destinato a rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa, ovvero realizzata tramite macchine intelligenti, interconnesse e che dialogano con internet.

Viene considerata la “4° Rivoluzione Industriale”. L’idea centrale è quella della digitalizzazione e informatizzazione della catena di produzione che porta al prodotto finale, considerato “intelligente” grazie alla sua connessione alla rete internet.

La Fabbrica 4.0, pertanto, non rappresenta solo l’introduzione di nuove tecnologie in azienda, bensì una vera e propria riconfigurazione/reingegnerizzazione del processo produttivo.

Il concetto di Industria 4.0 nasce per la prima volta nel 2011 in Germania da un gruppo di lavoro facente capo ad una grande impresa e ad un’Accademia scientifica.

Nel 2014 la Commissione UE emana una Comunicazione dal titolo “Un rinascimento industriale per la crescita e il lavoro”, in cui emerge l’intenzione di porre l’industria al vertice dell’agenda europea per fermare il declino industriale e re-industrializzare l’Europa.

Ad aprile 2016, data l’esigenza di un coordinamento centralizzato tra diversi Paesi (Olanda, Slovacchia, Francia e Italia) che si stavano muovendo su tale tema in modo disomogeneo, la Commissione Europea presenta il piano per Industry 4.0.

Perché il «Piano Nazionale Industria 4.0»?

L’Italia è uno dei Paesi che ha colto l’iniziativa tedesca e la Comunicazione della CE. A novembre 2015, infatti, il MISE presenta il documento “Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero”, contenente una strategia d’azione per promuovere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale.  Dal rilancio degli investimenti industriali, con particolare attenzione a quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione, alla garanzia della sicurezza delle reti (cyber-security) e della tutela della privacy.

normativa industria 4.0

A settembre 2016 viene presentato il Piano Nazionale Industria 4.0, recepito in seguito dalla Legge di stabilità per il 2017, con l’obiettivo di innovare gli investimenti degli imprenditori. L’industria 4.0 è da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo. Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse: la quarta rivoluzione industriale è cominciata anche in Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa.

In un contesto sempre più moderno ed interconnesso, è fondamentale dare una risposta concreta di digitalizzazione in tutti i comparti industriali, in particolare in quello della logistica, della movimentazione dei materiali e del controllo dei mezzi operativi all’interno di queste importanti filiere.

La normativa

Grazie al piano governativo ad hoc e a successive evoluzioni e revisioni siamo giunti al recente “Piano Impresa 4.0 Plus” che prevede, tra i tanti vantaggi tecnici e fiscali, il cosiddetto Credito di imposta (l’ex Iper e Super Ammortamento), leva fondamentale, ma non unica, per introdurre un nuovo paradigma di modernizzazione in ambito industriale.

Il progetto è nato proprio nell’ambito di questa “rivoluzione 4.0”, per la progettazione, realizzazione e commercializzazione della piattaforma SMARTPASS Evo 4.0.

Si tratta di una piattaforma completa per il monitoring/management dei mezzi di movimentazione (in particolare carrelli elevatori, transpallet, macchine movimento terra, agricole e non solo) composta da due principali elementi.

  • Un dispositivo hardware da installare su ogni mezzo che si vuole gestire (SMARTreadr Evo 4.0)
  • Una piattaforma software in cloud per la gestione completa dei dati, dei log, degli alert inviati e ricevuti dal dispositivo (SmartPass cloud service).

Il sistema SMARTPASS Evo 4.0 è certificato da ente esterno “ECO Certificazioni S.p.A.” e rientra nei “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche dell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.

Il dispositivo SMARTPASS Evo 4.0 è dotato di caratteristiche che lo rendono idoneo alla 4.0. Per poter beneficiare direttamente delle agevolazioni o rendere possibile il beneficio al proprio cliente utilizzatore, è necessario certificare il mezzo con il dispositivo montato. La certificazione deve essere intestata a chi fruisce dell’agevolazione fiscale.

Industria4.0 per il noleggio

I noleggiatori possono beneficiare delle agevolazioni di ammortamento e Credito di Imposta?

  • Circolare AdE 03/2017 e la 04/2017 si chiarisce che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa che il beneficio spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di noleggio o la locazione operativa costituiscano l’oggetto principale dell’attività.
  • Chiarimento AdE 01/2020 la fruizione del vantaggio contabile / fiscale spetta se tali attività di locazione sono attività abitualmente svolte dall’impresa, ovvero attività che pur non essendo principali e prevalenti (dal punto di vista delle risorse impegnate e dei valori contabili), sono comunque non saltuarie bensì tipiche, abituali, appunto, e sostanziali come nel caso della scrivente.

Cosa si Intende per «Interconnessione»?
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso”, è necessario e sufficiente che:

  • Scambi informazioni con sistemi interni(es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute(esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)
  • Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)

Macchine Mobili –chiarimenti MiSE Circ 23.05.2018

  • “Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” (allegato A, primo gruppo-punto 11)
  • Per le macchine mobili si introduce il requisito di guida automatica o semiautomatica

controllo del mezzo

  • La guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale, per le “macchine mobili” in questione, si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
  • Con riferimento alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iperammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
  • La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers.

Tamarri S.r.l. per un’ industria sempre più interconnessa ed innovativa! 😉

La legislazione che regola i carrelli elevatori

la legislazione del carrello elevatore

La legislazione che regola i carrelli elevatori può essere un infallibile vademecum per il proprietario del muletto e per una corretta analisi del rischio.

norme che regolano il carrello elevatore

La legislazione che regola i carrelli elevatori: uno strumento di controllo

Chiunque possieda un carrello elevatore  è tenuto a rispettare rigorosamente le attività di manutenzione  e dei controlli di sicurezza che devono essere effettuati sul carrello per legge e fino all’esaurimento della sua attività lavorativa.

E’ sempre più forte e condivisa, presso le aziende che si occupano di movimentazione, la necessità di disporre di un parco carrelli efficiente e sicuro per tutti coloro che operano in questo comparto.

In Italia la legislazione relativa ai carrelli elevatori e alle  attrezzature del settore viene regolata da norme molto precise e rigorose rivolte al costruttore, al distributore, all’utilizzatore ed al servizio assistenza.  Si tratta di un settore che, se non ben tutelato, può comportare, e ha comportato, infortuni sul lavoro molto seri. Per questo è un comparto particolarmente attento alla sicurezza.

Per un controllo periodico ed efficace del carello, la manutenzione preventiva e programmata è un impegno imprescindibile per garantire la funzionalità ottimale di tutte le sue componenti principali, dal sistema frenante al gruppo di sollevamento, fino al sistema di comando.

Decreti e circolari che regolano i carrelli elevatori

Analizziamo insieme solo alcuni tra i più importanti decreti che regolano il comparto dei carrelli elevatori. Tra questi, l’unica legge che è stata rivista e ormai superata è il D.P.R. 547 del 1955.  Questa norma si occupava della prevenzione degli infortuni sul lavoro e rappresentava un riferimento fondamentale sia per i costruttori che per chi utilizza i carrelli elevatori.

Nonostante sia stata poi superata, in seguito alla progressiva evoluzione dei mezzi, questa legge rimane tuttora un importante punto di riferimento per costruttori e tutti gli operatori del settore.

Gli altri decreti e circolari relativi ai mezzi di movimentazione, forniscono indicazioni, taluni ai costruttori, altri ai distributori, ai datori di lavoro e all’operatore che lo utilizza.

In particolare è rivolto al costruttore il D.L. 304 del 10 settembre 1991 che indica le specifiche tecniche e le prove da eseguire sul carrello, rispettando le direttive comunitarie 6/663 e 89/240.

Rivolto al costruttore è anche il D.P.R. 459 del 24 luglio 1996 (Direttiva Macchine) che, sempre in riferimento alle direttive comunitarie, tutela i criteri di sicurezza, la salute dell’operatore e i requisiti dell’ambiente in cui opera il carrello. E ancora il D.I.R. 73/23 che definisce i requisiti del materiale elettrico fornito dal costruttore.

Particolarmente importante la Circolare 8/2001 Ministero dell’Industria-Carrelli Elevatori, per ridurre il rischio, purtroppo ancora molto diffuso, di rovesciamento accidentale del carrello.

Le norme che regolano le attrezzature

Come dicevamo i decreti non regolano solo le disposizioni relative al carrello elevatore, ma riguardano anche le attrezzature. E’ rivolta al datore di lavoro ma anche al lavoratore, il D.L. 626/94 del 19 settembre 1994, la legge generale che tutela la sicurezza sul lavoro. In particolare, richiede azioni di manutenzione periodica per garantire nel tempo funzionalità e attinenza ai requisiti tecnici di sicurezza richiesti.

catene di sollevamento

Non solo controlli di sicurezza  da effettuare sul carrello con l’obbligo di fornire  le istruzioni d’uso, ma anche verifica periodica e costante degli organi di sicurezza, delle catene di sollevamento, delle forche, degli schermi protettivi delle parti in movimento, delle targhette di identificazione. Dunque, la legge 626 nell’art.35 comma 4 lettera c, estende l’obbligo di manutenzione periodica anche a tutte le attrezzature.

Così come il D.I.R. 95/63 che definisce i requisiti minimi di sicurezza e salute nell’uso delle attrezzature di lavoro che il datore di lavoro deve obbligatoriamente adottare, e le modalità di sicurezza che gli operatori devono obbligatoriamente adottare.

Per una verifica controllata e condivisa con le Autorità di Vigilanza  lungo un periodo di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione oppure fino alla messa fuori servizio, il D.L. 359 del 4 agosto 1999 richiede al datore di lavoro di effettuare i controlli periodici e registrarne i risultati. Il documento prodotto “seguirà” la macchina ovunque verrà utilizzata.

Naturalmente alcune circolari come la Circolare 3/2001 Ministero del Lavoro “ricordano” le verifiche periodiche a cui provvedere in materia di carrelli elevatori e relativi accessori.

Per maggior chiarezza,  il D.L. 81/08 (art. 71 comma lettera a e lettera b) recita testualmente:

“a) le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”

“b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento dei registri di controllo delle attrezzature di lavoro”.

Controllo e verifica degli organi di sollevamento

Gli organi di sollevamento rappresentano la parte cruciale di tutto il carrello a livello funzionale, quindi anche per quanto concerne la sicurezza dell’operatore. In particolare il controllo delle catene è regolato dal D.P.R. 547 del 1955 (art. 179). Questo articolo stabilisce che debbano essere sottoposte a verifiche trimestrali.

E’ tassativo il dovere di sostituirle tempestivamente qualora si evidenzi una condizione di usura o un allungamento che superi la misura indicata dal costruttore.

Per questo sarà opportuno verificare la lunghezza delle catene attraverso gli appositi strumenti di precisione come calibri o righe millimetrate.

Infine il controllo dei tubi idraulici deve essere eseguito almeno una volta all’anno ed è regolato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 1 febbraio 1979 n. 9.  La circolare prevede un’analisi visiva dello stato dei tubi e dei loro raccordi. Inoltre stabilisce che  i tubi in pressione debbano essere sostituiti almeno ogni 2 anni.

La Tamarri S.r.l. : un partner competente

Nel prossimo articolo ci occuperemo della manutenzione e smaltimento delle batterie da trazione, e della formazione del personale che opera nel complesso settore dei carrelli elevatori.

La Tamarri S.r.l. è un partner competente da sempre impegnato sul fronte della tutela della sicurezza. E’ a tua disposizione per aiutarti a comprendere meglio la legislazione e per fornirti gli strumenti necessari per adempiere alle norme in vigore. Calibri, righe millimetrate, e ancora taglia-catene e altri strumenti di precisione, tutto a tua disposizione!😉