Iper-ammortamento. Guida automatica e semiautomatica

guida automatica

 

Iper-ammortamento. In questo articolo vogliamo fare il punto della situazione circa il requisito della guida automatica e semiautomatica secondo quanto previsto dal piano «Transazione 4.0».

Iper-ammortamento. Da Piano “Industria 4.0”, la normativa agevolativa dell’iper-ammortamento

In questo articolo vogliamo parlarvi del requisito della guida automatica e semiautomatica in base a quanto previsto dal Piano “Transazione 4.0”.

Attraverso le parole dell’Ing. Matteo Iubatti,  il punto della situazione per fare maggior chiarezza sull’argomento.

Iper-ammortamento nell’ambito della guida automatica e semiautomatica: Ing. Matteo Iubatti

Di seguito riportiamo le parole dell’Ing. Matteo Iubatti che ci aiutano a chiarire ulteriormente la questione relativa alla guida automatica e semi-automatica

“La normativa agevolativa dell’iper-ammortamento (oggi credito d’imposta beni strumentali 4.0) è stata introdotta da Piano “Industria 4.0” con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e i relativi allegati A e B e la Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”.

Tale normativa prevede, tra i beni agevolabili, le “macchine mobili” ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, definite come ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili.

Nella Circolare N.4/E del 30/03/2017 – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232- Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”, vengono dettagliate le specifiche tecniche che tali macchine mobili devono soddisfare, ai fini della loro riconducibilità alla disciplina agevolativa, e si riporta che nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica di interconnessione ed integrazione automatizzata assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi- automatica (o assistita con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina) situato nell’ambiente di fabbrica.

Quanto sopra mostra chiaramente quindi che il requisito di guida automatica o semi-automatica “non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata” (chiarito dalla Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355).

Sempre dalla stessa Circolare 23 Maggio 2018, n. 177355 viene specificato che “possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.” Per le macchine mobili quindi, così come per tutte le altre macchine agevolabili, il modo principale per soddisfare i requisiti di interconnessione ed integrazione automatizzata con il sistema fabbrica sono quelli volti allo scambio bidirezionale di dati con il sistema informativo dell’utilizzatore, volto a generare valore all’interno del processo di lavoro.

Non è necessario il soddisfacimento di nessun requisito ulteriore di guida automatica o semiautomatica. La guida automatica o semiautomatica, infatti, non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata, ma solo se operanti in ambiente outdoor.”

Tamarri S.r.l. è sempre attenta alle novità normative. Continua a seguirci per conoscere il parere degli esperti. 😉

Lettera di Natale

storia

Dopo gli anni trascorsi, sì, serve chiudere l’anno con una lettera aperta a tutti quelli che hanno reso possibile ciò che a volte è sembrato impossibile.

tamarri storia

Abbiamo trascorso giorni, poi settimane e infine ormai 2 anni, complicati. Complicati perché siamo abituati a essere presenti, vicini, operativi e l’idea di una “certa incertezza”, quella che hanno vissuto un po’ tutti, non ci è familiare.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a delle difficoltà, e siamo abituati a combattere, a superare gli ostacoli e a risolvere i problemi, anche quelli più complessi.

Tuttavia, la situazione in cui tutti noi ci siamo trovati con la diffusione della pandemia, è stata anomala, imprevedibile e l’abbiamo percepita come altamente minacciosa. Ci sono stati momenti in cui ci siamo sentiti disorientati e magari un po’ spaventati ma, anche allora, non abbiamo mai perso di vista la nostra vocazione per il lavoro e per l’innovazione.

Siamo tra i fortunati che, durante questo difficile periodo, non si sono mai fermati. Abbiamo continuato a lavorare, progettare, costantemente in nome della tecnologia e della più alta professionalità per dare ai nostri clienti sempre il massimo del servizio e della qualità.

Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza quello che per noi è stato un solido ed insostituibile aiuto. Ci riferiamo a tutto il mondo industriale, al comparto del magazzino e della logistica. Quel mondo che non ha mai smesso di permettere a tutti noi di avere puntualmente ciò di cui non potevamo fare a meno, dal pezzo di ricambio fondamentale per lavorare, al cibo sulle nostre tavole.

Sono sempre coloro che, ora che si avvicina il Natale, ci consegnano la certezza di avere i prodotti da mettere sulle nostre tavole natalizie, i doni sotto l’albero e i magazzini sempre riforniti! 😉

A loro e a tutti i nostri clienti che non hanno mai smesso di affidarsi alla nostra competenza, va tutta la nostra gratitudine.

🎁 A tutti voi, i più cari auguri della Tamarri S.r.l. per un Natale ricco di quella serenità che tutti noi meritiamo! 🎄

Le piattaforme aeree: metodologie conformi al modello Industria 4.0

Le piattaforme aeree: per svolgere facilmente e in sicurezza attività in quota secondo metodologie conformi al modello «Industria 4.0».

Le piattaforme aeree: attrezzature fondamentali in ambito industriale

Le Piattaforme aeree, definite anche dalla norma “Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)”,  sono macchine fondamentali in ambito industriale. Si tratta di attrezzature che permettono di elevare una piattaforma di lavoro, o un cestello, dove sono allocati gli operatori. Lo scopo è quello di favorire attività in quota o in punti di difficile fruizione per attrezzature tradizionali, come ponteggi o trabattelli.

Le Piattaforme di lavoro mobile elevabili hanno la funzione di sollevare carichi di peso elevato a diverse altezze. Grazie a macchine sempre più evolute nel tempo, quella che qualche anno fa poteva essere un’impresa impossibile, ora non solo è  realizzabile, ma anche e soprattutto in sicurezza.

Ci sono alcuni  fattori fondamentali da considerare quando si sceglie una piattaforma elevabile. Rimanendo sui marchi più autorevoli, è giusto precisare che non esiste una macchina migliore in assoluto, ma quella più adatta alle necessità della tua azienda. Naturalmente esiste una grande varietà di modelli e soluzioni specifiche ed adattabili alle differenti funzioni di utilizzo.

Ma, tenuto conto della funzione specifica di cui si necessita, quali sono le caratteristiche che dobbiamo tenere presente al  momento della scelta della piattaforma elevabile?

Le piattaforme aeree: le tipologie più comuni

Tra le piattaforme aeree più comuni e più utilizzate, disponibili in commercio, troviamo:

  • Piattaforme verticali
    Sono piattaforme che si muovono solo in verticale. Vengono, per lo più utilizzate per sollevare persone o piccoli carichi, come per esempio le piattaforme a pantografo. Questa tipologia di piattaforma può essere azionata con comandi dall’alto e dal basso.
  • Piattaforme semoventi a braccio
    Queste piattaforme semoventi sono provviste di ruote e di un braccio telescopico in grado di muoversi in più direzioni. Funzionano a elettricità o a diesel, sono adatte per il sollevamento di persone e piccoli carichi e sono in grado di raggiungere altezze fino ai 50 m.
  • Piattaforme autocarrate
    Si tratta di veri e propri veicoli in cui sono presenti, sulla parte posteriore, uno o più bracci idraulici ed estendibili. Sono veicoli indipendenti, quindi possono circolare su strada e spostarsi per raggiungere luoghi di lavoro in modo molto agevole.
  • Piattaforme aeree cingolate “Ragno”
    Si tratta di piattaforme denominate “Ragno” per la loro forma dotata di lunghi stabilizzatori collegati al corpo macchina. Sono adatte al sollevamento aereo di persone e, in virtù della loro struttura decisamente contenuta, hanno la possibilità di entrare in luoghi difficilmente accessibili. Inoltre, attraverso i cingoli, sono in grado di muoversi agevolmente su terreni irregolari.

Le piattaforme aeree: modalità di utilizzo conformi a quanto previsto dal modello «Industria 4.0»

Le PLE possono essere classificate all’interno della categoria come “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) citata nell’Allegato A della legge 1 1 dicembre 2016, n. 232.”

Ma con quale modalità le PLE possono essere utilizzate in conformità al modello “Industria 4.0”? Procederemo con esempi concreti.

Il caso della società di noleggio. Esempio 1

Prendiamo, come primo esempio, il caso di una società di noleggio che possieda una flotta di piattaforme aeree mobili noleggiate a clienti per utilizzarle in cantieri definiti. Il valore aggiunto è dato dal fatto che come ci chiarisce anche ARCHITA ENGINEERING S.R.L. :“[…] ogni gru è interconnessa ad un sistema di gestione della flotta. La macchina è dotata di un sistema che ne definisce le modalità di utilizzo, ad esempio limitandone l’utilizzo in determinate aree e al di fuori dei periodi concordati nel contratto di noleggio. Ogni macchina fornisce i dati di ritorno relativi allo stato presente (se in funzione, in quale area), alle condizioni di utilizzo, al monitoraggio di dati sui principali componenti soggetti a usura e guasti.”

Come viene adempiuto il soddisfacimento del requisito di interconnessione/integrazione nel caso dell’esempio 1

Il sistema descritto sopra soddisfa il requisito di interconnessione perché, come afferma sempre ARCHITA ENGINEERING S.R.L. : “[…] la società di noleggio può determinare l’utilizzo della piattaforma, e ciò avviene senza riprogrammare ogni volta fisicamente la macchina ma utilizzando una gestione remota attraverso il sistema di gestione”. 

Ancora ARCHITA ENGINEERING S.R.L., afferma che:  “[…] il sistema soddisfa il requisito di integrazione automatizzata perché attraverso il sistema di gestione la società di noleggio ha costantemente sotto controllo il reale utilizzo dei propri mezzi. Infine, il sistema di gestione permette il monitoraggio continuo e la diagnosi remota dei mezzi, in conformità a quanto richiesto da due dei tre requisiti aggiuntivi. La diagnostica da remoto permette anche alla società di programmare interventi di manutenzione, individuando in anticipo potenziali malfunzionamenti e quindi rendendo più efficiente la gestione di tecnici e magazzino ricambi”. 

La guida automatica o semiautomatica non rappresenta un ulteriore, autonomo requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa. Si tratta, infatti, di una caratteristica tecnologica, cioè di una modalità “attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.

La caratteristica di Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo può essere realizzata con diverse modalità, in funzione delle caratteristiche tecnologiche della PLE e del sistema di fabbrica/cantiere/impresa all’interno del quale la PLE è inserita.

Si può realizzare una integrazione di tipo informativo con il sistema logistico della fabbrica nel caso in cui sussista la tracciabilità delle attività effettuate mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. georeferenziazione, codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione di registrare il completamento della commessa affidata.

Nel caso in cui la PLE sia di proprietà di una società che ha come oggetto sociale il noleggio della stessa, un sistema di gestione della flotta che rilevi i dati di utilizzo della stessa può essere ritenuto adeguato a soddisfare il requisito di integrazione automatizzata con il sistema logistico.”

Ognuno di questi requisiti viene pienamente soddisfatto da sistemi in cloud come la piattaforma SMARTPASS EVO 4.0 Cloud System.

Il caso della piattaforma mobile, mezzo di proprietà. Esempio 2

Poniamo, ora, il caso di una piattaforma mobile, unico mezzo di proprietà di una società che la utilizza per la gestione di attività relative al proprio processo produttivo. “La macchina è dotata di un sistema che ne può limitare l’utilizzo solo a soggetti autorizzati e in determinate aree. La macchina fornisce inoltre dati di ritorno relativi allo stato presente (se in funzione, in che area), alle condizioni di utilizzo, al monitoraggio di dati sui principali componenti soggetti a usura e guasti”.

Come viene adempiuto il soddisfacimento del requisito di interconnessione/integrazione nel caso dell’esempio 2

Anche in questo secondo esempio la piattaforma soddisfa potenzialmente tutti i requisiti, proprio come nell’esempio n.1. , tuttavia, ci chiarisce ancora  ARCHITA ENGINEERING: “l’azienda acquirente avrà la responsabilità di dimostrare l’effettivo utilizzo delle funzioni di interconnessione e integrazione automatizzata. Come ricordato nella premessa di questa Guida, per l’accesso alle agevolazioni fiscali è necessario che la macchina sia effettivamente utilizzata secondo il paradigma 4.0, non solo al momento della prima interconnessione, ma per tutto il periodo in cui l’agevolazione viene applicata“.

Piattaforme di lavoro aeree e sicurezza

Sempre, ma quando si tratta di piattaforme di lavoro aeree (PLE) ancora di più, la sicurezza diviene una questione fondamentale. Tutti gli “attori”, dagli operatori di noleggio, produttori, associazioni, alle autorità di regolamentazione e imprese, collaborano per raggiungere le best practices circa l’utilizzo della piattaforma aerea. Questo obiettivo viene raggiunto, soprattutto,  attraverso due aspetti: la formazione degli operatori e la definizione di regole e norme precise.

E’ facile immaginare che utilizzare un’attrezzatura  come, ad esempio, un cestello elevatore, esponga l’operatore e le persone presenti nell’area di lavoro a diversi rischi. L’operatore, infatti, deve svolgere interventi di riparazione o installazioni ad altezze anche molto elevate.

E’ dunque di fondamentale importanza conoscere correttamente la normativa in materia, per conoscere i rischi e come evitarli. Inoltre, un aspetto che non va trascurato, è che il noleggio delle piattaforme aeree è una pratica diffusa in situazioni di lavoro occasionale e temporaneo. Diviene dunque di prioritaria importanza definire norme molto chiare e precise per tutelare anche operatori poco esperti  o saltuari. 

Fattori meccanici, come rotture, avarie, guasti, malfunzionamenti,  scelta affrettata dell’attrezzatura e altri guasti di tipo meccanico, possono davvero essere fattori ad alto rischio. A questi aspetti si aggiungono quelli ambientali, quali: terreno accidentato, condizioni meteorologiche avverse, presenza di ostacoli, interferenze con linee elettriche e altri aspetti legati all’ambiente.

Ancora, si aggiungono fattori “umani” quali: distrazioni, comportamento avventato, ebbrezza, disinformazione, formazione inadeguata. Infine, possono influire negativamente, gli aspetti organizzativi: cattiva pianificazione del lavoro, assenza di procedure di emergenza, di controlli e di verifiche.

PopUp_SMARTPASS

Insomma il quadro è abbastanza complesso e delicato tanto da richiedere la massima attenzione e un aiuto agli specifici dispositivi di sicurezza.

SMARTPASS Evo 4.0 di Tamarri S.r.l.  è la soluzione migliore per ottimizzare la sicurezza durante l’attivazione delle piattaforme aeree, di qualunque tipologia siano. Attraverso questo dispositivo, altamente innovativo, è ora possibile controllare accessi, movimenti, rilevando ostacoli anche a distanza, e molto di più!

SMARTPASS Evo 4.0  il nuovo paradigma di sicurezza by Tamarri! 😉

Industria 4.0: un processo prezioso

industria 4.0

Industria 4.0: un processo destinato a rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa. Qualche informazione in più sull’avvento delle macchine intelligenti.

macchine intelligenti

Industria 4.0: qualche cenno storico

Con il termine Industria 4.0 si intende un processo destinato a rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa, ovvero realizzata tramite macchine intelligenti, interconnesse e che dialogano con internet.

Viene considerata la “4° Rivoluzione Industriale”. L’idea centrale è quella della digitalizzazione e informatizzazione della catena di produzione che porta al prodotto finale, considerato “intelligente” grazie alla sua connessione alla rete internet.

La Fabbrica 4.0, pertanto, non rappresenta solo l’introduzione di nuove tecnologie in azienda, bensì una vera e propria riconfigurazione/reingegnerizzazione del processo produttivo.

Il concetto di Industria 4.0 nasce per la prima volta nel 2011 in Germania da un gruppo di lavoro facente capo ad una grande impresa e ad un’Accademia scientifica.

Nel 2014 la Commissione UE emana una Comunicazione dal titolo “Un rinascimento industriale per la crescita e il lavoro”, in cui emerge l’intenzione di porre l’industria al vertice dell’agenda europea per fermare il declino industriale e re-industrializzare l’Europa.

Ad aprile 2016, data l’esigenza di un coordinamento centralizzato tra diversi Paesi (Olanda, Slovacchia, Francia e Italia) che si stavano muovendo su tale tema in modo disomogeneo, la Commissione Europea presenta il piano per Industry 4.0.

Perché il «Piano Nazionale Industria 4.0»?

L’Italia è uno dei Paesi che ha colto l’iniziativa tedesca e la Comunicazione della CE. A novembre 2015, infatti, il MISE presenta il documento “Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero”, contenente una strategia d’azione per promuovere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale.  Dal rilancio degli investimenti industriali, con particolare attenzione a quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione, alla garanzia della sicurezza delle reti (cyber-security) e della tutela della privacy.

normativa industria 4.0

A settembre 2016 viene presentato il Piano Nazionale Industria 4.0, recepito in seguito dalla Legge di stabilità per il 2017, con l’obiettivo di innovare gli investimenti degli imprenditori. L’industria 4.0 è da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo. Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse: la quarta rivoluzione industriale è cominciata anche in Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa.

In un contesto sempre più moderno ed interconnesso, è fondamentale dare una risposta concreta di digitalizzazione in tutti i comparti industriali, in particolare in quello della logistica, della movimentazione dei materiali e del controllo dei mezzi operativi all’interno di queste importanti filiere.

La normativa

Grazie al piano governativo ad hoc e a successive evoluzioni e revisioni siamo giunti al recente “Piano Impresa 4.0 Plus” che prevede, tra i tanti vantaggi tecnici e fiscali, il cosiddetto Credito di imposta (l’ex Iper e Super Ammortamento), leva fondamentale, ma non unica, per introdurre un nuovo paradigma di modernizzazione in ambito industriale.

Il progetto è nato proprio nell’ambito di questa “rivoluzione 4.0”, per la progettazione, realizzazione e commercializzazione della piattaforma SMARTPASS Evo 4.0.

Si tratta di una piattaforma completa per il monitoring/management dei mezzi di movimentazione (in particolare carrelli elevatori, transpallet, macchine movimento terra, agricole e non solo) composta da due principali elementi.

  • Un dispositivo hardware da installare su ogni mezzo che si vuole gestire (SMARTreadr Evo 4.0)
  • Una piattaforma software in cloud per la gestione completa dei dati, dei log, degli alert inviati e ricevuti dal dispositivo (SmartPass cloud service).

Il sistema SMARTPASS Evo 4.0 è certificato da ente esterno “ECO Certificazioni S.p.A.” e rientra nei “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche dell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.

Il dispositivo SMARTPASS Evo 4.0 è dotato di caratteristiche che lo rendono idoneo alla 4.0. Per poter beneficiare direttamente delle agevolazioni o rendere possibile il beneficio al proprio cliente utilizzatore, è necessario certificare il mezzo con il dispositivo montato. La certificazione deve essere intestata a chi fruisce dell’agevolazione fiscale.

Industria4.0 per il noleggio

I noleggiatori possono beneficiare delle agevolazioni di ammortamento e Credito di Imposta?

  • Circolare AdE 03/2017 e la 04/2017 si chiarisce che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa che il beneficio spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di noleggio o la locazione operativa costituiscano l’oggetto principale dell’attività.
  • Chiarimento AdE 01/2020 la fruizione del vantaggio contabile / fiscale spetta se tali attività di locazione sono attività abitualmente svolte dall’impresa, ovvero attività che pur non essendo principali e prevalenti (dal punto di vista delle risorse impegnate e dei valori contabili), sono comunque non saltuarie bensì tipiche, abituali, appunto, e sostanziali come nel caso della scrivente.

Cosa si Intende per «Interconnessione»?
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso”, è necessario e sufficiente che:

  • Scambi informazioni con sistemi interni(es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute(esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)
  • Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)

Macchine Mobili –chiarimenti MiSE Circ 23.05.2018

  • “Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” (allegato A, primo gruppo-punto 11)
  • Per le macchine mobili si introduce il requisito di guida automatica o semiautomatica

controllo del mezzo

  • La guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale, per le “macchine mobili” in questione, si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
  • Con riferimento alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iperammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
  • La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers.

Tamarri S.r.l. per un’ industria sempre più interconnessa ed innovativa! 😉